Si sta diffondendo da alcuni anni la pratica di modificare in qualsiasi momento la scelta di avvalersi dell’Irc effettuata all’atto dell’iscrizione. Nell’accettare le richieste che provengono in tal senso da genitori o studenti, i dirigenti scolastici si sentono sostenuti da alcune sentenze della giustizia amministrativa (Tar Molise, sent. 289/12; Consiglio di Stato, sent. 4634/18; Tar Lombardia Brescia, sent. 1232/22; Tar Toscana, sent. 792/23) che hanno ritenuto di riconoscere un diritto del genere, in nome di un malinteso principio di libertà di coscienza o di religione (in alcuni casi, libertà di culto).
I dirigenti scolastici sanno bene che le sentenze dei Tar valgono unicamente nel caso specifico e non possono essere generalizzate; anche il Consiglio di Stato non può modificare le disposizioni di legge vigenti. Tuttavia, i dirigenti accolgono facilmente tali richieste, da un lato per risolvere rapidamente casi sicuramente spinosi e dall’altro contando su una sostanziale impunità. La sentenza della Corte Costituzionale numero 203 dell’11 aprile 1989 ha affermato con estrema chiarezza che «lo Stato è obbligato, in forza dell’accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’IRC. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo». Anche il Consiglio di Stato, con decisione numero 2749/10 ha ribadito che «per chi si avvale, l’insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio».
La normativa in merito è chiara. L’Intesa di cui al Dpr 175/12, esecutiva dell’Accordo di revisione del Concordato di cui alla legge 121/85, dice chiaramente che «la scelta operata su richiesta dell’autorità ecclesiastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica» (2.1.b). Queste disposizioni sono ribadite ogni anno dal Ministero nelle annuali circolari sulle iscrizioni, mostrando perciò che gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa non sono minimamente accolti dall’Amministrazione scolastica (si veda, per le iscrizioni all’a.s. 2023-24, la Nota 30-11-2022, prot. AOODGOSV 33071, che ripete testualmente quanto stabilito dall’Intesa). È dunque palese l’inosservanza di disposizioni amministrative e, soprattutto, la violazione di normativa concordataria. Pertanto, la prassi sempre più diffusa di modificare la scelta sull’Irc in qualsiasi momento dell’anno è illegittima e non può essere condivisa.
Di fronte a comportamenti del genere dei dirigenti scolastici, gli Idr dovrebbero anzitutto informarne l’Ufficio diocesano, il quale, ove non voglia promuovere un formale ricorso giurisdizionale, può quanto meno diffidare il dirigente scolastico al rispetto della normativa vigente, segnalando il fatto per conoscenza all’Ufficio scolastico regionale e al Servizio nazionale per l’Irc della Cei. Solo in coincidenza con la scadenza prevista per le iscrizioni al nuovo anno scolastico (generalmente nel mese di gennaio) possono essere accolte richieste di modifica, che avranno effetto nell’anno scolastico successivo.
I casi in questione consistono nella richiesta di non avvalersi più dell’Irc inizialmente scelto, ma – ovviamente – non può essere accolta nemmeno la richiesta opposta di iniziare ad avvalersi dell’Irc nel corso dell’anno se a suo tempo è stata fatta la scelta di non avvalersene. Si può solo accogliere la richiesta di modifica della scelta, se effettuata prima della scadenza delle iscrizioni, per farla valere nell’anno scolastico successivo.
Naturalmente, nei casi estremi in cui, per effetto di tali variazioni di scelta, dovessero venire a mancare tutti gli alunni avvalentisi di una classe, ciò non può avere effetti sull’organico a suo tempo definito per l’anno scolastico in corso e l’Idr potrà semplicemente rimanere a disposizione della scuola per il resto dell’anno nelle ore non più destinabili all’attività didattica ordinaria.
Da Promemoria per gli Uffici diocesani IRC n. 1 – ottobre 2023
Servizio Nazionale per l’insegnamento della Religione Cattolica
della Conferenza Episcopale Italiana